L’Inps, con propria circolare n. 38 del 7.2.2025, comunica gli importi dei contributi dovuti per il 2025, dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni.
L’Istituto ricorda che, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.
Per quanto riguarda il 2025, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.
La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.
MINIMALI
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e | € 4.460,64 (4.453,20 | € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo |
coadiuvanti/ coadiutori | IVS + 7,44 maternità) | per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | € 371,72 (371,10 IVS + 0,62 maternità) | € 379,15 (378,53 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
MASSIMALI
Per i redditi superiori a 55.448,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a € 55.448,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 5.448,00 | 25% | 25,48% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2025.
I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti.
Gli artigiani e gli esercenti over 65 di attività commerciali, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto e in possesso dei requisiti previsti, usufruiranno della riduzione del 50% dei contributi dovuti.