1. Premessa
L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato sulla GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Conseguentemente, per l’anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2019 (€ 48,74) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 21,45% | 21,54% |
La riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)
|
€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità) | € 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità) | € 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità) | € 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00.
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 47.143,00 | 24% | 24,09% |
superiore a € 47.143,00 | 25% | 25,09% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 47.143,00 | 21,45% | 21,54% |
superiore a € 47.143,00 | 22,45% | 22,54% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2019 pari ad € 47.143,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2019, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.572,00 (€ 47.143,00 più € 31.429,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, ad € 102.543,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%) | € 19.242,27 (47.143,00*24,0% +31.429,00*25,09) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€17.167,98(47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%) | € 17.238,69 (47.143,00*21,54% +31.429,00 *22,54%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva |
||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 25.164,32(47.143,00*24%+55.400,00*25%) | € 25.256,60 (47.143,00*24,09% +55.400,00*25,09%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | €22.549,47(47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%) | € 22.641,76 (47.143,00*21,54% +55.400,00*22,54%) |
5. Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2019, ai redditi 2019, da denunciare al fisco nel 2020).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo la circolare n. 82/18), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
6. Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233).
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
L’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato, cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime previdenziale agevolato, al quale non è stata apportata alcuna modifica.
Conseguentemente detto regime risulta vigente anche per il 2019, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2019 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.