Caratteristiche, requisiti, beneficiari dell’APE sociale, l’anticipo pensionistico con indennità- ponte erogato dall’INPS. Modifiche della manovra 2018 .Primi assegni a febbraio 2018
L’APE SOCIALE è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps, a lavoratori in stato di bisogno, che chiedano di andare in pensione al compimento dei 63 anni, invece che 66 e 7 mesi, grazie all’anticipo pensionistico previsto dalla legge di stabilità 2017 (Legge 232-2016).
L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. e sarà :
- di importo pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro)
- o pari a 1500 euro (con pensione pari o superiore a 1500 euro) . L’importo di tale indennità non viene rivalutato.
Nel caso in cui un fruitore dell’Ape sociale maturi i requisiti per la pensione anticipata durante il godimento dell’Ape, decadrà automaticamente dalla prestazione dell’Ape sociale.
SI RIVOLGE ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati che abbiano finito di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione , con 30 anni di contributi versati .
- lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave , con 30 anni di contributi versati
- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati.
- lavoratori dipendenti con 36 anni di contributi versati, che svolgono da almeno sei anni in via continuativa* un lavoro pesante o usurante, tra quelli elencati di seguito:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Infermieri ed ostetriche ospedaliere con lavoro per turni
- Addetti all’assistenza di persone non autosufficieti
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e separatori di rifiuti.
La manovra 2018 ha anche aggiunto 4 nuove categorie di lavoratori che sono:
- Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative-
- Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
* Questo requisito è stato modificato dalla manovra correttiva 2017 per cui il calcolo dei 6 anni puo tenere conto di eventuali periodi di sospensione fino a un totale di 12 mesi, e puo essere raggiunto prendendo a riferimento gli ultimi 7 anni di vita lavorativa .
REQUISITI
Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
- almeno 63 anni di età
- anzianità contributiva come previsto per la propria categoria (v. sopra)
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma (tranne che per redditi minimi v. sotto).
DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età della pensione di vecchiaia.
INCOMPATIBILITA’
L’indennità per l’APE sociale non è compatibile con l’indennità di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), né con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
E’ compatibile invece con lo svolgimento di attività lavorativa, ma solo se i relativi redditi non superano :
- 8.000 euro annui come dipendente o parasubordinato
- 4.800 euro annui come lavoratore autonomo
COME SI OTTIENE
Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda telematica all’Inp . Il DPCM è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 maggio 2017e l’INPS ha emanato la circolare di istruzioni operative n. 100 del 16.6.2017. La domanda puo essere inoltrata personalmente accedendo dal sito www.inps.it con il proprio PIN INPS o attraverso i patronati.
SCADENZE
Le domande di certificazione per chi matura i requisiti entro il 2017 andavano inviate entro il 15 luglio 2017.
Chi matura i requisiti entro il 2018 ha tempo fino al 31 marzo 2018 .
Per chi non rispettasse queste scadenze sarà possibile inviare le richieste entro il 30 novembre di ogni anno ma le domande potranno essere soddisfatte solo in caso di risorse residue.
L’interessato deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e allegare alla stessa, documentazione attestante la propria condizione.
DIPENDENTI PUBBLICI
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento
dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti.
TRATTAMENTO FISCALE DELL’INDENNITA’ APE
L’indennità APE SOCIALE sarà imponibile fiscalmente come un reddito di lavoro dipendente, ma non non avrà alcuna contribuzione correlata. Nell’approfondimento a cura della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro si ipotizza che se l’Ape sociale sarà classificato come prestazione a sostegno del reddito dovrebbe dare diritto alla fruizione delle detrazioni da lavoro dipendente e del bonus Renzi si cui all’art. 13, c. 1-bis del TUIR
Malgrado il ritardo della pubblicazione del DPCM , l’INPS ha comunicato che gli aventi diritto una volta acquisita e confermata la domanda di accesso riceveranno l’indennità comprensiva degli arretrati calcolati a partire dal 1 maggio 2017.
LE NOVITA 2018
La legge di bilancio 2018 l. 2015-2017 ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina dell’APE SOCIALE:
- il requisito dello “stato di disoccupazione” si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- accesso anche per i soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti;
- periodo di attività richiesto nelle professioni gravose ai fini dell’accesso può essere sia di 6 anni sugli ultimi 7 lavorati o anche di 7 anni su 10;
- riduzione del requisito contributivo richiesto per le donne , pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni ;
- ampliamento delle categorie dei lavori gravosi, (v. sopra);
- per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, si assume come riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all’anno di contribuzione;
- si semplifica la procedura per l’accesso all’indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell’assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, ai fini della validità della domanda;
- istituisce il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024.