A partire da martedì 30 marzo 2021 si potrà presentare domanda online per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto disciplinati dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.
Tali contributi a fondo perduto potranno essere ottenuti anche senza calo di fatturato: il nuovo meccanismo di accesso alla misura di ristoro conferma la via preferenziale per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Ok agli aiuti anche in assenza del requisito chiave richiesto per le attività più “giovani”: è una regola prevista anche dall’articolo 25 del Decreto Rilancio che ha introdotto la misura lo scorso maggio.
DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: a chi spettano?
Il testo del Decreto Sostegni, pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, si apre con i nuovi contributi a fondo perduto.
Il principale strumento a supporto delle partite IVA di questo nuovo pacchetto di aiuti viene delineato nell’articolo 1 del DL numero 41 del 2021, che conferma e rinnova la misura introdotta all’inizio dell’emergenza coronavirus.
Come in passato, solo chi ha registrato un riduzione del fatturato può beneficiare delle somme stanziate, da un minimo di 1.000 e 2.000 euro fino a un massimo di 150.000 euro.
Si conferma la regola ma anche l’eccezione: chi ha attivato una partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, infatti, ha diritto a ricevere gli aiuti anche senza calo di fatturato.
DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: le novità
Sintetizzando al massimo, quindi, non viene modificato il doppio canale di accesso:
con calo di fatturato per tutti i titolari di “partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”;
senza calo di fatturato per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019.
Ma le novità introdotte sono diverse e riguardano anche il requisito chiave. Il calcolo per verificare se si hanno o meno le carte in regola per accedere alla misura va effettuato su un periodo più ampio rispetto al passato: bisogna considerare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due interi anni, 2019 e 2020, e metterli a confronto.
La riduzione del 30 per cento, e non più del 33 per cento come stabilito dai precedenti provvedimenti emergenziali, fa scattare il diritto a beneficiare del sostegno.
In linea generale, il valore della perdita subita rappresenta anche la base per calcolare a quanto ammonta il contributo a fondo perduto.
Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto | Ricavi e compensi di imprese e professionisti |
---|---|
60 per cento della perdita | fino a 100 mila euro |
50 per cento della perdita | tra 100 mila e 400 mila euro |
40 per cento della perdita | tra 400 mila euro e 1 milione di euro |
30 per cento della perdita | tra un milione e 5 milioni di euro |
20 per cento della perdita | tra 5 e 10 milioni di euro |
DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: come calcolare l’importo
Ma come si calcola l’importo del contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019?
È possibile ipotizzare una risposta incrociando il testo del Decreto Sostegni con le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla misura prevista dal Decreto Rilancio:
se dal confronto tra 2020 e 2019 emerge un valore pari a zero o positivo, spetta l’importo minimo:
1.000 euro per le persone fisiche;
2.000 euro per tutti gli altri soggetti;
se, invece, emerge un valore negativo, quindi una riduzione, è possibile applicare la percentuale relativa alla soglia di ricavi e compensi di riferimento.
In ogni caso, però, se l’importo risulta inferiore al minimo stabilito, spettano comunque 1.000 o 2.000 euro.
Modalità di fruizione del contributo
A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:
– mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
– mediante riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24. Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo).
La domanda potrà essere presentata a partire da martedì 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Provvedimento attuativo, modello di domanda, istruzioni e specifiche tecniche sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021.
Guida alla domanda a cura dell’Agenzia delle Entrate
Contributi a fondo perduto: provvedimento Agenzia delle Entrate
Modulo di domanda contributi a fondo perduto
Istruzioni contributi a fondo perduto
Specifiche tecniche domanda contributo a fondo perduto Decreto Sostegni