Con due decreti del Mef pubblicati ieri, viene disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a ulteriori tipologie di oneri detraibili e deducibili
Diventano sempre più numerose le informazioni che i contribuenti potranno trovare all’interno della propria dichiarazione precompilata. A partire da quest’anno, infatti, all’Agenzia delle entrate saranno trasmessi, affinché vengano utilizzati per la predisposizione della dichiarazione, anche i dati relativi alle spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido e alle erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazioni. A stabilirlo due decreti del ministero dell’Economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
Dati delle rette per la frequenza degli asili nido
Il primo dei due decreti pubblicati ieri riguarda la trasmissione dei dati delle spese relative alle rette pagate dai genitori per la frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati) da parte dei figli.
Per questa tipologia di spesa è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio: la detrazione massima, quindi, è di 120 euro a figlio (articolo 1, comma 335, legge 266/2005 e articolo 2, comma 6, legge 203/2008).
A partire da quest’anno, quindi, gli asili nido devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione contenente le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ciascun figlio per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili.
La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette.
Devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate (entro il medesimo termine) anche i dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente. In questo caso, deve essere indicato anche l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati, invece, i rimborsi indicati nella Certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta.
Il decreto, infine, rimanda a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.
Dati delle erogazioni liberali
Il secondo decreto di ieri, invece, disciplina la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni. Ai fini Irpef, queste erogazioni costituiscono, a seconda dei casi, oneri detraibili o deducibili.
Per questa tipologia di dati, la trasmissione all’Agenzia delle entrate viene introdotta in via sperimentale e facoltativa per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Più precisamente, possono scegliere di inviare i dati:
- le Onlus,
- le associazioni di promozione sociale
- le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Dpcm.
Se si esercita la facoltà, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, un’apposita comunicazione contenente:
- i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dalle persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate)
- i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Il decreto, inoltre, si preoccupa di ricordare che a partire dal periodo d’imposta 2018 (quindi, in vista della dichiarazione precompilata 2019) alle erogazioni liberali in esame si applicheranno le nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore (cfr articolo 83, Dlgs 117/2017).
Dato il carattere sperimentale dell’adempimento, viene esclusa l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati (100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50mila euro – cfr articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014).
Tuttavia, le sanzioni si applicano se l’errore nella comunicazione dei dati ha determinato un’indebita fruizione di oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata.
Anche in questo caso, toccherà a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definire le modalità tecniche da seguire per la trasmissione telematica delle comunicazioni.