Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

da | 13 Mar 2025 | Normativa e Prassi

Entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. devono stipulare una polizza assicurativa a copertura dei c.d. rischi catastrofali. Per le imprese della Pesca e dell’acquacoltura il termine è stato rinviato al 31 dicembre 2025.

Soggetti

L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede all’estero ma operanti tramite una stabile organizzazione sul territorio nazionale, purché iscritte nel Registro delle Imprese.

L’assicurazione va stipulata anche da parte delle imprese operanti come ditte individuali.

Beni da assicurare

I beni da assicurare sono (art. 2424, comma 1, sezione Attivo voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.) e cioè:

  • fabbricati e terreni,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali.

Vanno considerati anche i beni posseduti a titolo diverso dalla proprietà ma vanno esclusi i beni che hanno già una copertura assicurativa.

Tipologia di evento

Con eventi catastrofali si intende danni derivanti da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. 

Mancato adempimento

Per le imprese che non ottemperano alla stipula dell’assicurazione non sono previste sanzioni dirette ma il mancato adempimento dovrebbe limitare l’accesso alle misure pubbliche di sostegno delle imprese.

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